Nuovo Statuto

ASSOCIAZIONE GIROTONDO
STATUTO


ART. 1
COSTITUZIONE - SEDE - DURATA
E’ costituita, con sede in Aosta, Via Monte Vodice n. 2, l’Associazione denominata “GIROTONDO”, che si riconosce come organismo di volontariato ai sensi della legge n. 266/1991 e s.m.i. e della legge regionale della Valle d’Aosta n. 16/2005 e s.m.i..
L’Associazione è retta dal presente statuto ed ha durata illimitata; il suo scioglimento può essere deliberato dall’Assemblea dei soci ai sensi degli artt. 7, 8 e 11 dello Statuto Sociale.


ART. 2
FINALITA’
L’Associazione, senza fini di lucro, è costituita da persone con disabilità fisica, psichica e/o sensoriale che vogliono essere protagoniste della propria vita e che collaborano con chiunque scelga di condividere il loro cammino verso l’autonomia come, per esempio, familiari, operatori tecnici e sociali interessati ad affrontare insieme le problematiche specifiche riguardanti le  diverse forme di disabilità. L’Associazione si ispira alla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2006, sottoscritta e ratificata dall’Italia con legge 03 marzo 2009, n. 18.
L’Associazione intende contribuire allo sviluppo di una cultura che consideri la persona con disabilità come soggetto attivo, protagonista e responsabile della propria vita, favorendo la sua partecipazione a tutti gli ambiti di vita.
L’Associazione è aperta a tutti coloro che si rendono disponibili ad offrire una collaborazione gratuita. L’Associazione si propone di:
a) promuovere ed organizzare ogni attività atta a favorire sia l’effettiva partecipazione alla vita sociale delle persone con disabilità, sia l’emancipazione delle stesse;
b) collaborare con gli Enti e le Istituzioni pubbliche e private, sollecitandone, ove il caso, l’intervento, anche legislativo, per realizzare gli strumenti operativi idonei all’inclusione della persona con disabilità nel contesto sociale;
c) favorire uno scambio di conoscenze ed esperienze, mediante contatti con altre realtà sociali operanti nel campo della disabilità, siano esse pubbliche o private;
d) organizzare e aggiornare in modo sistematico la raccolta di dati e informazioni relativi alla disabilità in Valle d’Aosta, alle esperienze a livello regionale e nazionale di promozione delle persone con disabilità e delle loro autonomie e sulla normativa in tema di disabilità;
e) programmare attività di aggiornamento e studio.
L’Associazione per il raggiungimento delle sue finalità può costituire gruppi di lavoro composti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, da persone con disabilità, familiari, operatori tecnici, sociali e volontari, anche se non soci, in riferimento anche al tipo di disabilità o agli argomenti di interesse dei soci stessi. Tali gruppi collaborano con il consiglio direttivo dell’Associazione.

ART. 3
SOCI: CATEGORIE
L’Associazione è costituita da:
a) SOCI ORDINARI.
Sono soci ordinari quanti fra le persone con disabilità, i loro famigliari, gli operatori tecnici e sociali e chiunque altro ne faccia richiesta si impegnino, nei limiti delle loro possibilità e competenze, a prestare volontariamente e gratuitamente la propria opera e collaborazione per l’attuazione ed il conseguimento delle finalità dell’Associazione. Ciascun socio ordinario deve provvedere a versare la quota associativa annuale prevista.
b) SOCI SOSTENITORI.
Sono soci sostenitori le persone fisiche che ne facciano richiesta e che abbiano versato la  quota annuale prevista.


ART. 4
SOCI: AMMISSIONE, RECESSO, ESCLUSIONE
Sono ammessi, come soci ordinari, coloro che ne facciano richiesta e siano presentati da  almeno un socio, previo parere favorevole del consiglio direttivo. I soci ordinari, con  deliberazione dell’assemblea, possono essere esclusi dall’Associazione per gravi motivi ai  sensi dell’art. 24 del codice civile. I soci che abbiano receduto o che siano stati esclusi, non  possono ripetere le quote associative o i contributi versati, né hanno diritto alcuno sul   patrimonio dell’Associazione. La qualità di socio dell’Associazione è compatibile con   l’appartenenza ad altre associazioni, che si prefiggono per statuto analoghe finalità.


ART. 5
PATRIMONIO E ENTRATE
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dagli eventuali beni mobili e immobili, che  diverranno proprietà dell’Associazione.
Le entrate dell’Associazione possono derivare da:
- quote e contributi dei soci stabiliti dall’assemblea;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato o di altri enti o istituzioni pubblici;
- contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari non vincolati dall’incremento del patrimonio;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’organizzazione a qualunque titolo;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;
- ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinato all’incremento del patrimonio;
- ogni altro tipo di entrate ammesse dalla legge n. 266/1991.


ART. 6
ORGANI
Gli organi dell’Associazione sono:
- l’assemblea degli associati;
- il consiglio direttivo;
- il presidente;
- il vice-presidente
- il collegio dei revisori.

Tutte le cariche sono a titolo gratuito.
L’assemblea potrà riconoscere ai soci esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per funzioni svolte a favore dell’Associazione.


ART. 7
ASSEMBLEA: COSTITUZIONE
L’assemblea è l’organo sovrano, rappresentativo della volontà dei soci e le sue deliberazioni, regolarmente assunte, sono obbligatorie per tutti i soci, ancorché non intervenuti o  dissenzienti. L’assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il  numero dei soci presenti purché vi siano rappresentati almeno due membri del consiglio  direttivo ed un membro del collegio dei revisori.
Per deliberazioni concernenti le modificazioni dello statuto e dell’atto costitutivo  dell’Associazione è necessaria la presenza di almeno la maggioranza dei soci aventi diritto al voto. Per deliberazioni concernenti lo scioglimento e le modalità di liquidazione e la  devoluzione del patrimonio dell’Associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto.
Il socio che sia nell’impossibilità di partecipare personalmente all’assemblea può farsi rappresentare, con delega scritta, da altro socio avente diritto al voto e non componente del consiglio direttivo e del collegio dei revisori. Ciascun socio delegato non può rappresentare più di due soci.


ART. 8
ASSEMBLEA: COMPETENZE
Sono di competenza dell’assemblea ordinaria:
a) l’approvazione del programma annuale delle attività dell’Associazione;
b) la nomina dei componenti del consiglio direttivo;
c) la nomina del presidente del consiglio direttivo;
d) la nomina del collegio dei revisori e del suo presidente;
e) l’esclusione dei soci;
f) l’acquisto, la trasformazione e l’alienazione dei beni immobili;
g) l’approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo.
Sono di competenza dell’assemblea straordinaria:
a) le modificazioni dello statuto;
b) lo scioglimento e l’estinzione dell’Associazione;
c) la devoluzione del patrimonio dell’Associazione.
Può inoltre essere demandata all’assemblea qualsiasi decisione giudicata di particolare importanza dal consiglio direttivo.


ART. 9
ASSEMBLEA: CONVOCAZIONE
L’assemblea viene convocata dal presidente dell’Associazione o da un consigliere, con avviso contenente l’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo - che può essere diverso da quello della sede legale - da inviarsi ai soci, anche via fax o a mezzo e-mail, almeno dieci giorni prima della data stabilita.
L’avviso può contenere anche la data per la seconda convocazione, che può aver luogo nello  stesso giorno stabilito per la prima.
L’assemblea è convocata entro il trenta novembre di ciascun anno per l’approvazione del programma di attività e del bilancio preventivo dell’esercizio successivo ed entro il trentun  marzo per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente.

L’assemblea viene convocata inoltre ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga opportuno o  su richiesta di almeno un quarto dei soci aventi diritto al voto, con domanda scritta e motivata al presidente.


ART. 10
ASSEMBLEA: PRESIDENZA
L’assemblea viene presieduta, nell’ordine, dal presidente dell’Associazione, dal vice-presidente o dal consigliere più anziano. Il presidente dell’assemblea nomina il segretario. Il presidente nomina altresì due scrutatori quando l’assemblea debba provvedere al voto segreto.


ART. 11
ASSEMBLEA: DELIBERAZIONI
Hanno diritto al voto soltanto i soci ordinari. L’assemblea vota per alzata di mano, salvo che  essa stessa deliberi di votare per appello nominale o a scrutinio segreto. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voti, intendendosi per maggioranza quella computata sulla base del numero dei soci aventi diritto al voto e presenti all’assemblea o rappresentati con delega.
Per deliberare le modifiche statutarie e dell’atto costitutivo occorre la presenza di almeno la maggioranza dei soci aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e le modalità di liquidazione e di devoluzione  del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci ordinari.
In caso di scioglimento, cessazione o devoluzione dell’Associazione, i beni che residuano al termine della liquidazione saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 266/1991 e s.m.i..

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio consuntivo e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti il consiglio direttivo non hanno voto.
Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria devono constare di verbale, trascritto in apposito  libro e sottoscritto dal presidente e dal segretario.


ART. 12
PRESIDENTE E CONSIGLIO DIRETTIVO
L’assemblea nomina il presidente dell’Associazione che è al tempo stesso il presidente del consiglio direttivo, individuandolo tra i soci ordinari con disabilità.
Il consiglio direttivo è composto da non meno di tre e non più di sette membri oltre al  Presidente, individuati tra i soci ordinari, ed è nominato dall’assemblea, la quale ne determina il numero, entro i limiti suddetti, all’atto della nomina.
Il presidente e i consiglieri durano in carica tre anni, sono rieleggibili e prestano la loro attività gratuitamente.


ART. 13
CONSIGLIO DIRETTIVO: CONVOCAZIONE
Il consiglio direttivo è convocato, anche via fax, e-mail o telefonicamente, dal presidente dell’Associazione con cinque giorni liberi di preavviso.
Il consiglio direttivo si riunisce altresì dietro richiesta scritta di almeno la metà dei suoi  membri.
Alle riunioni del consiglio direttivo devono essere invitati, con le medesime modalità, anche i componenti del collegio dei revisori.

ART. 14
CONSIGLIO DIRETTIVO: RIUNIONI E DELIBERAZIONI
Le riunioni sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei membri in carica.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.
Le deliberazioni consiliari debbono constare del verbale scritto in apposito libro e sottoscritto dal presidente e dal segretario della riunione, nominato dal consiglio direttivo su designazione del presidente.


ART. 15
CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPETENZE
Sono di competenza del consiglio direttivo:
a) la redazione del programma delle attività annuali;
b) tutte le funzioni deliberative ed esecutive connesse con gli scopi associativi e con  l’attuazione dei programmi deliberati dall’assemblea;
c) la determinazione della quota associativa annuale per i soci ordinari;
d) la determinazione della quota associativa annuale per i soci sostenitori;
e) l’accettazione di donazioni, eredità e lasciti;
f) tutti i poteri di straordinaria amministrazione, ivi compresi quelli di delega, fatta eccezione per le delibere di competenza dell’assemblea;
g) la gestione dell’attività e del patrimonio dell’Associazione;
e) la redazione e la presentazione all’assemblea ordinaria del bilancio preventivo, del conto consuntivo;
h) l’accettazione di eventuali contributi di Enti pubblici;
g) lo svolgimento di tutte le incombenze necessarie per l’organizzazione delle attività sociali;
i) il recepimento delle indicazioni che provengono dai gruppi di lavoro costituiti e, previa valutazione, la predisposizione di quanto ritiene necessario per attuarne i contenuti.


ART. 16
PRESIDENTE: COMPETENZE
Il presidente dell’Associazione dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Sono di competenza del presidente:
a) tutti i poteri di ordinaria amministrazione;
b) la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio;
c) la convocazione e la presidenza delle assemblee e delle riunioni consiliari;
d) la sovraintendenza alla verbalizzazione ed alla esecuzione delle deliberazioni assembleari e consiliari;
e) ogni altra funzione prevista dal presente statuto.


ART. 17
VICE-PRESIDENTE
Il vice-presidente viene nominato dal presidente, tra i membri del consiglio direttivo, che ne  fissa altresì le attribuzioni. Il vice-presidente subentra nelle attribuzioni del presidente in caso di assenza o di impedimento di quest’ultimo.


ART. l8
DESTITUZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Qualora l’assemblea esprima a maggioranza dei presenti un voto di sfiducia sull’operato del Consiglio Direttivo questo si intenderà dimissionario, compreso il presidente. L’assemblea in successiva riunione provvederà a nominare un nuovo Consiglio Direttivo.

ART. 19
COLLEGIO DEI REVISORI: COMPOSIZIONE E COMPETENZE
Il collegio dei revisori è composto da tre membri eletti dall’assemblea tra i soci ordinari. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I revisori hanno il controllo della gestione contabile e patrimoniale dell’Associazione e debbono esaminare i bilanci, preventivi e consuntivi, predisponendo una relazione che viene presentata all’assemblea.


ART. 20
ESERCIZIO
L’esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
L’Associazione ha il divieto di distribuire tra gli associati, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni che per legge,  statuto o regolamento perseguono scopi analoghi.
L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle finalità e delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.


ART. 21
DISPOSIZIONI GENERALI
Per quanto non contemplato e regolato dal presente statuto si applicano le norme del codice civile e le altre disposizioni di legge in materia di associazioni private non aventi per oggetto l’esercizio di attività commerciali, né fini di lucro o speculativi.

Come donare

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